Diventa ufficiale la Sottozona “Castellinaldo” nella Barbera d’Alba

Castellinaldo e alcuni paesi limitrofi vedono riconosciuta la particolarità storicamente riconosciuta delle loro Barbere

Agosto 2021
Diventa ufficiale la Sottozona “Castellinaldo” nella Barbera d’Alba

È stato un progetto lungo, durato quasi trent’anni, quello della Sottozona “Castellinaldo” legata alla Barbera d’Alba. Tutto è iniziato nel 1992, quando nel paese del Roero si è cominciato a ragionare su una differenziazione della loro Barbera rispetto alla globalità della Barbera d’Alba.

I passi decisivi sono stati intrapresi a partire dal 2016 quando è stato registrato il marchio collettivo “Castellinaldo”, gestito dai produttori tramite la loro associazione Vinaioli di Castellinaldo e, poi, nel 2019, quando il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha inviato al Ministero la richiesta di modifica del disciplinare della Barbera d’Alba per inserirvi tale Sottozona.

L’ufficialità del risultato è stata sancita dal Decreto 6 agosto 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 agosto successivo.

I vini “Castellinaldo”, rispetto alla Barbera d’Alba prodotta sul resto della zona di origine, saranno prodotti seguendo alcune regole più specifiche e restrittive.

Cominciamo dall’area di origine di questa Sottozona, che include, insieme all’intero territorio di Castellinaldo d’Alba, una parte dei paesi limitrofi di Vezza d’Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito e Guarene.

La base ampelografica è formata dalle uve Barbera (almeno l’85%), con la possibilità di utilizzare uva Nebbiolo per il restante 15%. La resa massima a ettaro è stabilita in 9.500 chilogrammi di uva. La resa uva-vino non deve superare il 70%. La zona di vinificazione per la Sottozona Castellinaldo include, oltre all’area di origine, i territori delle province di Cuneo, Asti e Torino.

Prima di essere immesso al consumo, il vino dev’essere sottoposto a un periodo di maturazione di almeno 14 mesi, durante i quali dovrà stare almeno 6 mesi in legno e 3 in bottiglia. La gradazione alcolica minima del vino è stabilita in 12,5% Vol e l’acidità totale minima nel 5 per mille.

Molto importanti sono le regole per la designazione del vino: sulle etichette la scritta “Castellinaldo” deve precedere la denominazione “Barbera d’Alba” e dev’essere riportata in caratteri non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine, anche con colore o carattere diverso.

È possibile anche l’uso della menzione “vigna” alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale. Infine, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

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