Si è concluso un percorso che ufficialmente ha preso avvio nel 2011 quando nel disciplinare della denominazione Asti sono state introdotte le Sottozone Canelli, Santa Vittoria d’Alba e Strevi.
Ma la volontà dei produttori della Sottozona “Canelli” per uno specifico riconoscimento è anteriore e risale al 2001 quando un piccolo gruppo di loro ha fondato l’associazione “Produttori Moscato di Canelli”. Il passo definitivo per l’avvio dell’iter normativo è, invece, datato 15 aprile 2019 quando il Consorzio dell’Asti ha concretamente iniziato il lavoro di trasformazione della sottozona “Canelli” in una nuova Docg. Il riconoscimento “italiano” della Docg risale al 12 maggio 2021 quando il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP ne ha approvato la proposta di disciplinare della nuova Docg. La pratica, quindi, è passata a Bruxelles per il riconoscimento conclusivo. Dopo aver richiesto nel 2022 alcune integrazioni, l’Unione Europea ha concluso l’iter burocratico con il definitivo riconoscimento del 30 giugno scorso.
La nuova Docg, quindi, diventa operativa con la vendemmia 2023.
Le principali regole produttive della Docg “Canelli”
Le tipologie (Art. 1) sono quattro: Canelli e Canelli con indicazione di Vigna, Canelli Riserva e Canelli Riserva con indicazione di Vigna.
La base ampelografica (Art. 2) è di solo Moscato bianco.
La zona di origine delle uve (Art. 3) interessa 17 paesi, 11 in provincia di Asti (Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco e Coazzolo per intero e Bubbio, Castagnole Lanze, Costigliole d’Asti, Loazzolo, Moasca e San Marzano Oliveto in parte) e 6 in quella di Cuneo (Castiglione Tinella e S. Stefano Belbo per intero, Cossano Belbo, Neive, Neviglie e Mango solo in parte).
Tra le norme per la viticoltura (Art. 4), le rese a ettaro sono più restrittive della Docg “Asti”: 9,500 chilogrammi per Canelli e Canelli Riserva e 8.500 chilogrammi per le tipologie con la Vigna.
Quanto alle regole per la vinificazione (Art. 5), le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona delimitata all’art. 3. Nei comuni il cui territorio è parzialmente compreso nella zona le operazioni sono consentite nell’intero territorio. La resa massima uva-vino non deve superare il 75%.
Le due tipologie “Riserva” dovranno rispettare un periodo di maturazione minimo di 30 mesi, dei quali almeno 20 mesi in bottiglia, calcolati dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.